“La chiusura della scala mobile di Potenza non può essere qualificata come evento imprevedibile. L’impianto ha superato la vita utile prevista in sede progettuale, pari a trent’anni, circostanza più volte segnalata dalle organizzazioni sindacali del settore, in particolare dalla Filt CGIL. L’assenza di una programmazione strutturata ha determinato un progressivo deterioramento dell’infrastruttura sino all’interruzione del servizio”. Lo afferma il segretario generale della Filt Cgil Basilicata, Luigi Ditella.
“In fase di progettazione dell’opera – continua – avrebbe dovuto prevedere un accantonamento annuale, proporzionale alla durata dell’investimento, finalizzato a coprire i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino a fine dell’impianto a vita. Tale principio è coerente con la disciplina del Trasporto Pubblico Locale in materia di finanziamento, FNT e costi standard (costi ottimali) di cui al decreto ministeriale 157/2018, ai fini della determinazione dei trasferimenti delle risorse alle regioni e quindi agli enti locali allo scopo di finanziare i servizi di TPL, rientranti tra i servizi di interesse economico generale (SIEG) nonché dei corrispettivi spettanti agli operatori economici. Il DM 157/2018 determina i costi standard, dai quali di detraggono i ricavi da traffico, oggi ancora in via presuntiva (35%) ai fini della determinazione dei corrispettivi. Nei costi standard sono inclusi gli oneri degli ammortamenti degli investimenti strutturali.
Sul punto – precisa ancora Ditella – la Corte dei Conti ha più volte affermato che la mancata previsione degli oneri di ammortamento e manutenzione straordinaria nelle infrastrutture pubbliche configura una violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di programmazione della spesa, con potenziali profili di responsabilità erariale (ex multis, Corte dei Conti, Sez. controllo, deliberazioni in materia di TPL e servizi pubblici locali).
La mancata inclusione di tali costi nel sistema di determinazione del corrispettivo ha prodotto un deficit strutturale protrattosi nel tempo, aggravato da livelli di ricavi da traffico storicamente insufficienti. Ne è derivata una gestione del servizio improntata all’emergenza, in contrasto con i principi di trasparenza, economicità e continuità del servizio pubblico, richiamati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di servizi pubblici locali”.
Sotto il profilo delle competenze istituzionali, Ditella fa presente che “il decreto legislativo 422/1997 attribuisce in modo inequivocabile agli enti locali, e in particolare alle province e ai Comuni, a seconda delle rispettive competenze, la titolarità della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di TPL urbani. Le modifiche introdotte dal decreto legge 50/2017 disciplinano la compartecipazione finanziaria, ma non incidono sulla governance, che resta in capo, in questo caso, Comune. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la titolarità del servizio comporta anche la responsabilità piena sulla manutenzione delle infrastrutture funzionali allo stesso (orientamento costante della giurisprudenza amministrativa in materia di servizi pubblici locali e contratti di servizio).
Nel caso della scala mobile di Potenza, infatti, il Comune è titolare dell’impianto, del piano di esercizio e del contratto di servizio con il gestore. Tale competenza è stata esercitata in modo autonomo in più occasioni, tra cui la sostituzione del gestore ritenuto inadempiente, la modifica del piano di esercizio e l’attivazione di procedure di acquisto di nuove attrezzature o mezzi. Alla luce di ciò – sottolinea il dirigente sindacale – appare giuridicamente incoerente l’attribuzione alla Regione della responsabilità finanziaria per la manutenzione straordinaria dell’impianto.
Se alla Regione Basilicata può essere imputata una responsabilità originaria per la mancata previsione dei costi di ammortamento nel sistema del costo standard, al Comune di Potenza va ascritta la responsabilità immediata della chiusura dell’impianto, per non aver reperito la quota di cofinanziamento, pari a circa 300 mila euro, necessaria ad accedere a risorse FSC complessivamente pari a 6,5 milioni di euro. Sul punto, la Corte dei Conti ha chiarito che la mancata attivazione di finanziamenti disponibili, ove comporti l’interruzione di un servizio pubblico essenziale, può integrare un danno erariale per perdita di utilità pubblica.
Ulteriori profili di criticità emergono in relazione all’aumento del costo del biglietto sulla tratta servita dall’impianto meccanizzato. Qualora il servizio sostitutivo venga qualificato come mera sostituzione funzionale, non è giuridicamente ammissibile una modifica dell’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in materia di contratti di servizio e concessioni. Qualora, invece, si configuri come nuova linea, risulta obbligatoria una formale modifica del piano di esercizio, con relativa istruttoria comparativa costi-benefici.
In entrambi i casi, la compensazione economica deve rispettare i criteri fissati dalla sentenza Altmark (Corte di Giustizia UE, C-280/00), secondo cui il finanziamento pubblico di un servizio di interesse economico generale non costituisce aiuto di Stato solo se rispetta precisi requisiti di trasparenza, proporzionalità e predeterminazione. In assenza di tali condizioni, l’aumento tariffario rischia di configurare un danno economico diretto per l’utenza e una violazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Infine – conclude Ditella – va ricordato che a fine giugno scadrà l’affidamento al gestore Miccolis, prorogato per due anni nonostante una procedura di gara già avviata. Sul tema delle proroghe, la giurisprudenza nazionale e l’AGCOM hanno chiarito che il ricorso reiterato a proroghe tecniche costituisce una violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Ne deriva l’obbligo di procedere all’affidamento definitivo al soggetto aggiudicatario per un periodo adeguato, al fine di consentire investimenti, garantire stabilità gestionale e assicurare la continuità del servizio pubblico”.

