Di seguito il commento di Pasquale Faraco, operatore balneare di Policoro alla risposta della commissione europea alla petizione di Coralba Bonazza per i balneari nei siti Rete Natura 2000.
Oggetto: Petizione n. 0191/2025, presentata da Coralba Bonazza, cittadina italiana, sulla richiesta di deroga alla direttiva 2006/123/CE per le concessioni balneari nelle zone Natura 2000 in Italia.
Sintesi della petizione
La firmataria ricorda che la direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE) impone gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ma non considera gli obblighi ambientali delle aree protette Natura 2000, creando un conflitto con le normative europee sulla tutela della biodiversità, come la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) e la direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE). La firmataria aggiunge che le concessioni balneari in queste aree sono soggette a vincoli ambientali severi, come la valutazione di impatto ambientale e i piani di gestione per proteggere gli ecosistemi, ma la direttiva Bolkestein impone l’assegnazione delle concessioni tramite gare pubbliche senza considerare la sostenibilità ambientale, mettendo a rischio la protezione delle aree costiere protette e in contrasto con il principio di priorità ambientale dell’UE (articolo 191 TFUE). La firmataria sottolinea come la gestione ecocompatibile delle aree richiede continuità e competenze specifiche, che non possono essere garantite da un ricambio continuo dei concessionari, pertanto, chiede alla Commissione europea di riconoscere che l’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni in aree Natura 2000 è incompatibile con gli obblighi ambientali europei, concedendo una deroga e introducendo criteri di sostenibilità ambientale nelle assegnazioni. La firmataria propone anche un modello di concessione che privilegi la qualità della gestione ambientale, piuttosto che solo criteri economici e afferma che la direttiva Bolkestein non può prevalere sulla tutela degli ecosistemi costieri, e l’Unione europea deve garantire che la liberalizzazione del mercato rispetti i principi di sostenibilità e conservazione della biodiversità.
Risposta della Commissione, ricevuta il 12 giugno 2025 Petizione n. 0191/2025 Osservazioni della Commissione Come già comunicato alla firmataria con lettera del 5 marzo 2025 (Ares(2025)1757225)1 , la Commissione osserva quanto segue. Innanzitutto, occorre notare che la direttiva sui servizi si applica all’intero territorio dell’UE e a tutti i settori che non sono espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione (definito all’articolo 2 della direttiva stessa). Né la Commissione né gli Stati membri hanno il potere di adottare unilateralmente decisioni in grado di modificare l’ambito di applicazione della direttiva. Ciò premesso, occorre osservare che, a prescindere dalla classificazione delle “concessioni balneari” nel diritto nazionale, una misura che conferisca una prerogativa esclusiva a un operatore economico, consentendogli di utilizzare un bene pubblico a fini commerciali per fornire servizi ricreativi/turistici, può essere considerata un'”autorizzazione” ai sensi della direttiva sui servizi. Tale conclusione è confermata da diverse sentenze della Corte di giustizia (in appresso “CGUE”), a partire da quella emessa il 14 luglio 2016 nelle cause riunite C458/14 e C-67/15, Promoimpresa. A norma della direttiva sui servizi (articolo 12), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso dei terreni demaniali), gli Stati membri “applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”. È infatti importante offrire a tutte le possibili parti interessate le stesse opportunità di accesso a un’attività economica, soprattutto se questa è connessa all’utilizzo di parte del demanio pubblico. In tale contesto, il rispetto di procedure di selezione trasparenti e imparziali costituisce un requisito necessario, sia per garantire parità di trattamento a tutti i prestatori interessati sia per migliorare, attraverso la libera concorrenza, la qualità dei servizi e le condizioni di gestione del demanio pubblico. Già nel 2016, nella citata sentenza Promoimpresa, la CGUE aveva stabilito che la normativa e la prassi al tempo vigenti in Italia, consistenti nel prorogare automaticamente la durata delle “concessioni balneari”, erano incompatibili con il diritto dell’UE. Inoltre, il 20 aprile 2023 la CGUE ha emesso una nuova sentenza sull’argomento (causa C-348/22, Autorità garante della concorrenza e del mercato – Comune di Ginosa), nella quale ha sottolineato che il diritto europeo prevede chiaramente per gli Stati membri l’obbligo di applicare procedure di selezione imparziali e trasparenti ai potenziali candidati, come anche il divieto di rinnovo automatico. Tali disposizioni riguardano tutte le situazioni in cui il numero di autorizzazioni disponibili è limitato (a causa della scarsità delle aree demaniali interessate). In altri termini, l’eventuale classificazione delle aree interessate come di valore naturalistico e gli obblighi di tutela ambientale connessi a carico dei concessionari non possoustificare un’eccezione o una deroga all’applicabilità della direttiva servizi. In tal senso, non è necessario, al fine di garantire la tutela ambientale del bene in questione, che la gestione dei beni demaniali continui a essere affidata allo stesso operatore indipendentemente dalle regole di concorrenza. Non sembra esservi alcun motivo per cui operatori selezionati a seguito di procedure aperte e competitive non possano rispettare vincoli ambientali rigorosi, che potrebbero anche tenere conto di criteri ambientali. A tale riguardo, l’affermazione della firmataria secondo cui la direttiva sui servizi non terrebbe conto di tali vincoli ambientali costringendo l’Italia a riassegnare le concessioni mediante gara pubblica senza prevedere criteri di sostenibilità ambientale non prende debitamente in considerazione quanto espressamente stabilito dall’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sui servizi, il quale indica che “gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione [tra potenziali candidati], della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale […]”. Gli Stati membri possono pertanto esigere che gli operatori, selezionati mediante procedure aperte e competitive, siano responsabili di garantire il rispetto dei requisiti relativi alla tutela ambientale dello specifico sito Natura 2000, il che risulta particolarmente pertinente dal momento che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la conformità agli obblighi stabiliti dalle direttive Habitat2 e Uccelli3 . Nella stessa ottica, è opportuno ricordare che l’attuale normativa italiana che disciplina la selezione dei potenziali candidati interessati a “concessioni balneari” (articolo 4, paragrafo 9, della legge n. 118/2022, come modificata dalla legge n. 166/2024) prevede che “[a]i fini della valutazione delle offerte, l’ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità: […] f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell’ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale”. Il sistema italiano consente quindi già l’applicazione di criteri di selezione basati, tra l’altro, sulla tutela ambientale dei siti interessati. Conclusioni L’applicazione della direttiva sui servizi alle “concessioni” situate in aree demaniali riconosciute come siti “Natura 2000″ è compatibile con gli obblighi ambientali europei, in quanto gli operatori selezionati mediante procedure aperte e competitive sono tenuti a garantire il rispetto di qualsiasi pertinente requisito in materia di tutela ambientale.
Di seguito la replica alla nota della commissione europea inviata a tutela del balneari nei siti rete natura 2000.
𝙎𝙚 𝙘𝙤𝙨𝙞, 𝙡𝙤 𝙨𝙘𝙤𝙥𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙩𝙩𝙞𝙫𝙖 𝘽𝙤𝙡𝙠𝙚𝙨𝙩𝙚𝙞𝙣 𝙚 𝙡𝙖 𝙚𝙡𝙞𝙢𝙞𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙤𝙜𝙣𝙞 𝙤𝙨𝙩𝙖𝙘𝙤𝙡𝙤 𝙖𝙡𝙡’𝙚𝙨𝙚𝙧𝙘𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙪𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙞𝙩𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙤 𝙜𝙞𝙖 𝙚𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙤 𝙨𝙘𝙤𝙥𝙤 𝙚𝙨𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙫𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙤, 𝙖𝙥𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖𝙧𝙡𝙖 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙣𝙞𝙖𝙡𝙞 𝙨𝙞𝙜𝙣𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙖 𝙡𝙖 𝙡𝙚𝙜𝙞𝙨𝙡𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙜𝙜𝙚 𝙞𝙡 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙣𝙞𝙤 𝙢𝙖𝙧𝙞𝙩𝙩𝙞𝙢𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙜𝙞𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙖 𝙤 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙧𝙞𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙧𝙞𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙖 𝙤𝙜𝙣𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙧𝙖 𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙖 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙩𝙖 𝙣𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙤. 𝙉𝙤𝙣 𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙧𝙞𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙢𝙞𝙜𝙡𝙞𝙤𝙧𝙖𝙧𝙚 𝙞 𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙯𝙞, 𝙢𝙖 𝙪𝙣 𝙘𝙖𝙫𝙖𝙡𝙡𝙤 𝙙𝙞 𝙏𝙧𝙤𝙞𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙞𝙯𝙯𝙖𝙧𝙚 𝙪𝙣 𝙗𝙚𝙣𝙚 𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤 𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙚𝙜𝙣𝙖𝙧𝙡𝙤 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙢𝙖𝙣𝙞 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙢𝙪𝙡𝙩𝙞𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞”.
l’impressione che si ha che si conferma, ma era un’impressione che personalmente avevo avuto già dall’inizio di questa storia è che l’interpretazione che è stata data in sede giurisprudenziale nazionale dei principi eurounitari, sia del rilievo delle procedure di infrazione, sia della portata delle sentenze della Corte di Giustizia. sia stata in qualche modo distorta e amplificata e che soprattutto il il Consiglio di Stato abbia ampliato oltre oltre misura, direi la portata degli effetti dei principi di carattere sovranazionale, finendo per in qualche modo imporre al settore un’applicazione radicale e indiscriminata di regole che nascono per disciplinare altri ambiti del della del diritto della società, nei quali, peraltro, queste regole sono applicate anche in maniera più moderata, quindi con uno sconfinamento dell’ambito di applicazione della direttiva servizi e dei trattati.

