Referendum Giustizia, Ora Basilicata vota Sì e lo spiega senza ideologie. Di seguito la nota inviata da Ugo Gambardella, coordinatore di Ora Basilicata.
Premesso che la riforma interviene sull’assetto del governo della magistratura, non sulla qualità dei magistrati né sulle sentenze, andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i suoi effetti:
1. Separa le strutture di governo
Introduce due Consigli superiori distinti: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Se le funzioni sono diverse, anche il governo delle carriere diventa distinto.
2. Riduce la concentrazione del potere
Un CSM unico concentrava troppe decisioni su carriere diverse.
Due Consigli più piccoli e separati abbassano la posta in gioco e frammentano il potere.
3. Sottrae la disciplina al CSM
La funzione disciplinare passa a un’Alta Corte autonoma.
Chi governa le carriere non giudica i magistrati.
4. Cambia il modo di selezionare i componenti
Per la componente togata (2/3), la riforma introduce il sorteggio da una platea qualificata di magistrati, superando il modello elettivo fondato sulla competizione correntizia.
Per la componente laica (professori e avvocati, 1/3), è previsto un meccanismo a due fasi: formazione parlamentare di una lista di candidati e successivo sorteggio. La disciplina attuativa può incidere in modo rilevante: liste ampie e metodi di voto non maggioritari (come il single transferable vote) riducono il controllo ex ante della maggioranza e favoriscono una composizione più pluralistica della platea dei sorteggiabili.
5. Agisce sugli incentivi, non sulle persone
Il sorteggio non elimina le correnti, ma riduce il rendimento elettorale delle correnti, intervenendo a monte sull’accesso all’organo.
La riforma non promette efficienza immediata, ma sblocca un autogoverno irrigidito, riducendo opacità e concentrazione del potere, a parità di indipendenza della magistratura.
Le principali obiezioni, in sintesi
Le critiche alla riforma si concentrano su alcuni punti ricorrenti: il timore di una riduzione dell’indipendenza della magistratura, il rischio di frammentare l’ordine giudiziario, l’uso del sorteggio come criterio di selezione, la creazione di un’Alta Corte disciplinare e lo scollamento rispetto ai problemi concreti della giustizia, a partire dai tempi dei processi. A queste si aggiungono obiezioni di tipo comparato (“nessun altro Paese fa così”) e di legittimazione democratica (“se è così importante, allora va votato”).
Queste obiezioni colgono spesso pezzi reali del problema, ma risultano parziali se non si distingue tra piani diversi. La riforma non incide sull’indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri dall’esecutivo, non promette di ridurre la durata dei processi e non pretende di eliminare per legge le correnti. Interviene invece sull’assetto del vertice dell’autogoverno, su come vengono prese le decisioni e sugli incentivi che nel tempo hanno reso opache e concentrate le scelte su carriere e nomine. L’obiettivo non è
introdurre un modello ideale o “normale” in astratto, ma affrontare un problema specifico dell’ordinamento italiano: garantire l’indipendenza della magistratura non solo dalla politica, ma anche da dinamiche interne che possono condizionare il singolo magistrato.
7 slogan
1. Non è contro i magistrati. È sul governo dei magistrati.
2. Due funzioni diverse, due governi distinti.
3. Chi governa le carriere non giudica.
4. Meno competizione elettorale, meno correnti.
5. Il problema non è l’autonomia. È l’opacità dei vertici.
6. Magistrati più indipendenti: dalla politica e dalle correnti.
7. Ora sì, ma meglio: il referendum apre lo spazio, le regole lo potranno riempire.
FAQ – Le principali obiezioni alla riforma del CSM
A) «La riforma riduce l’indipendenza della magistratura»
Obiezione.
Separazione delle carriere, sorteggio e nuovi meccanismi di nomina
rafforzerebbero il ruolo della politica e comprimerebbero l’indipendenza dei
giudici e dei PM.
Risposta.
La riforma non riduce l’indipendenza di giudici e pubblici ministeri
dall’esecutivo. Diversamente da molti altri Paesi europei, in Italia giudici e PM restano indipendenti dal Governo quando giudicano o esercitano l’azione penale. Questo assetto non viene toccato.
Il punto vero riguarda semmai l’equilibrio interno dell’autogoverno. La riforma indebolisce maggiormente la componente togata, sottraendola alla competizione elettorale correntizia, e meno la componente parlamentare.
Questo non equivale però a un rafforzamento del controllo politico. Gli effetti dipendono in larga parte dalla legge ordinaria, in particolare dall’ampiezza delle liste votate dal Parlamento e dall’uso di metodi di voto non maggioritari, che possono assicurare pluralismo e ridurre il controllo della maggioranza sulle liste da cui vengono sorteggiati i membri “laici” (avvocati e professori).
Soprattutto, la riforma chiarisce che l’indipendenza costituzionalmente rilevante è quella del singolo magistrato nel decidere, non l’autoreferenzialità dell’organo che governa le carriere. Un sistema chiuso può rendere il magistrato formalmente indipendente dalla politica ma di fatto dipendente dalle correnti. L’obiettivo è rafforzare un’idea più esigente di indipendenza:
dalla politica e dalle correnti.
B) «La separazione delle carriere rompe l’unità della giurisdizione»
Obiezione.
Creare due Consigli separati per giudici e PM frammenterebbe l’ordine giudiziario e metterebbe a rischio l’unità della giurisdizione.
Risposta.
Le funzioni di giudici e pubblici ministeri sono già distinte da decenni. La separazione è presente nel codice di procedura penale del 1988, è rafforzata dal principio del giusto processo in Costituzione e oggi i passaggi di carriera sono limitati e residuali. La riforma non introduce una separazione nuova, ma adegua l’organo di vertice a una distinzione già operante.
Il richiamo all’unità della giurisdizione è spesso improprio. Quel principio serve a evitare giudici speciali e disuguaglianze nella tutela dei diritti, non a imporre un unico organo di governo delle carriere. L’unità riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale verso i cittadini, non l’identità dell’organo che amministra giudici e PM. Attualmente esistono molti giudici speciali (amministrativi, tributari, contabili, militari, ecc.), con propri organi di amministrazione.
Distinguere i Consigli dei giudici e dei PM non incide sull’imparzialità dei giudici, ma risponde a una logica di coerenza istituzionale.
C) «L’Alta Corte è un giudice speciale e toglie il ricorso in Cassazione»
Obiezione.
L’Alta Corte disciplinare violerebbe il divieto di giudici speciali e il principio del ricorso per cassazione.
Risposta.
L’ordinamento costituzionale non esclude in assoluto i giudici speciali: li prevede espressamente in vari ambiti, anche dove non sarebbe strettamente necessario. Nel caso della disciplina dei magistrati, la specialità è intrinseca.
Anche oggi, infatti, il primo grado disciplinare è svolto dalla sezione disciplinare del CSM, che non è un giudice ordinario.
La riforma non crea la specialità, ma la riorganizza, separando il giudizio disciplinare dall’organo che governa le carriere.
Quanto al ricorso in Cassazione, è vero che il nuovo sistema prevede un doppio grado interno all’Alta Corte, in diversa composizione, senza ricorso esterno. Proprio per questo si tratta di una riforma costituzionale, che introduce in modo esplicito una deroga al principio generale, ridefinendo l’equilibrio delle garanzie.
D) «La riforma non elimina le correnti né la discrezionalità nelle nomine»
Obiezione.
Le cause strutturali del correntismo restano intatte e le nomine continuano a essere discrezionali.
Risposta.
È vero che la riforma non elimina le correnti né disciplina nel dettaglio i criteri di nomina. Ma una riforma costituzionale non può farlo. I parametri di valutazione, gli indicatori di performance e la trasparenza delle decisioni appartengono alla legge ordinaria.
La riforma interviene su un altro piano: gli incentivi. Le correnti non vengono sciolte, né mai dovrebbero, perché sono libere associazioni. Tuttavia, la mancanza di una competizione elettorale riduce il loro peso strategico.
Inoltre, la separazione dei Consigli rende meno probabile, nel tempo, che strutture associative nate per rappresentare istanze diverse restino organizzate e influenti come in un organo unico. Le correnti non scompaiono, ma contano meno.
E) «Non risolve i veri problemi della giustizia, a partire dai tempi»
Obiezione.
La riforma non accorcia i processi né migliora direttamente il servizio giustizia.
Risposta.
È vero: la riforma non incide sulla durata dei processi. Ma nessuna riforma costituzionale potrebbe farlo. I tempi della giustizia dipendono da molte cause: stratificazione normativa, complessità delle procedure, disorganizzazione degli uffici, risorse. Non dipendono da colpe individuali dei magistrati.
La riforma interviene su un nodo specifico: l’opacità e la concentrazione del
potere ai vertici dell’autogoverno. Non risolve tutti i problemi, ma rimuove
una rigidità che ha inciso sul funzionamento complessivo del sistema. È un
intervento abilitante, non risolutivo, che crea condizioni migliori per riforme
successive.
F) «Perché si sorteggia? Non sarebbe meglio votare, come accade per il sindaco?»
Obiezione.
Se il CSM fosse così importante, allora dovrebbe essere eletto, come i vertici degli enti locali. Altrimenti manca legittimazione democratica.
Risposta.
Qui c’è un equivoco di fondo. Il sindaco è eletto perché governa una comunità di cittadini, prende decisioni politiche e risponde al corpo elettorale. Il CSM non fa nulla di tutto questo. È un organo di garanzia e amministrazione delle carriere, non di rappresentanza politica.
Dire che “va votato” perché decide sui magistrati significa sostenere che una categoria professionale debba eleggere i propri vertici. Questo non è un principio democratico generale, ma una forma di rappresentanza corporativa. Come se i funzionari del comune eleggessero il sindaco, e così per le ASL o l’INPS; o come accade con logica corporativa negli ordini professionali.
Se si volesse davvero una legittimazione democratica diretta della giustizia, la conseguenza coerente sarebbe eleggere giudici e pubblici ministeri. Ma questa strada è esclusa dal nostro ordinamento, che preferisce magistrati indipendenti dalla politica e selezionati per concorso.
Il CSM non è un sindaco e non deve diventarlo. Il sorteggio non sottrae una legittimazione democratica che non esisteva, ma sostituisce un voto interno che non produce vera responsabilità democratica con una modalità coerente con la natura non rappresentativa dell’organo.
G) «Il sorteggio è un unicum: nessun Paese serio fa così»
Obiezione.
Il sorteggio per un organo di rilievo costituzionale sarebbe un modello isolato
e “strano” nel confronto europeo.
Risposta.
È vero: il sorteggio non è uno standard diffuso. Ma anche il modello di partenza italiano è un unicum, e lo difendiamo proprio perché tutela un bene prezioso: l’indipendenza di giudici e PM dall’esecutivo. In molti Paesi europei, invece, il pubblico ministero dipende dal Ministero oppure le carriere passano da circuiti con un peso politico più diretto.
In Italia il problema tipico non è “troppa politica del Governo” nella magistratura, ma un’altra patologia: il peso organizzato delle correnti e delle dinamiche associative nelle carriere e nelle nomine. La riforma prova a rispondere a questo caso specifico. In altre parole: non è “un unicum per capriccio”, è un unicum perché il problema italiano è particolare.
H) «Perché non facciamo semplicemente come negli altri Paesi?»
Obiezione.
Basterebbe copiare i modelli europei: sono più equilibrati e più “normali”.
Risposta.
Il punto è che molti modelli europei sono “normali” perché accettano un prezzo che in Italia non vogliamo pagare: un ruolo più forte dell’esecutivo o del Ministero nel governo del pubblico ministero e, in alcuni casi, nelle carriere. È anche per questo che l’indipendenza della magistratura italiana è spesso vista come un punto di forza.
Detto questo, l’indipendenza esterna non deve trasformarsi in dipendenza interna. Se la progressione di carriera è percepita come legata a logiche di appartenenza organizzata, l’indipendenza del singolo magistrato si indebolisce comunque. La riforma non mira a ridurre l’indipendenza “alla europea”, ma a evitare che l’indipendenza italiana degeneri in autoreferenzialità e chiusura.

