Leonardo Pinto: “I cori fascisti di Parma”. Di seguito la nota integrale.
Giovanni Caserta ha pubblicato un post con cui ha condannato i cori fascisti verificatisi a Parma nel corso di una cena di militanti di Fratelli d’Italia, presente il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti.
Franco Di Caro, decano dell’avvocatura materana, con riferimento a tale vicenda, dopo aver ricordato che manifestazioni inneggianti al fascismo possono costituire reato perseguibile d’ufficio, mi ha chiesto cosa ne pensassi in qualità di avvocato penalista.
Raccolgo il suo invito per fare chiarezza su vicende che si ripetono da tempo e alle quali si preferisce, per evidenti ragioni politiche, non solo del centrodestra, non dare adeguate risposte.
L’occasione è utile anche per sfatare strumentalizzazioni e luoghi comuni, non più sopportabili dopo ottanta anni.
La Costituzione Repubblicana fu possibile vararla grazie alla vittoria del SÌ al referendum Repubblica-Monarchia a favore della Repubblica. È noto che molti degli aderenti e sostenitori della Repubblica Sociale e del regime fascista votarono per il SÌ alla Repubblica; è anche noto che Togliatti, Ministro di Grazia e Giustizia, con Decreto del 22 giugno 1946, per la pacificazione nazionale successiva alla guerra civile, propose e fece approvare un’amnistia che cancellò reati commessi da fascisti e partigiani – amnistia non gradita dai secondi.
Si ignora, mi sia consentito, che la Costituzione Repubblicana fu pensata, elaborata e voluta per tutti gli Italiani, vincitori e vinti, senza discriminazioni.
La XII disposizione transitoria della stessa vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del partito nazionale fascista. Tale precetto costituzionale trova attuazione attraverso la Legge Scelba (N. 645/1952) e la Legge Mancino (N. 205/1993).
L’apologia di fascismo non è un reato generico: è punibile se configura una concreta minaccia alla democrazia, ad esempio tramite la promozione della ricostituzione del partito o l’istigazione all’odio e alla discriminazione.
La Corte Costituzionale, presieduta da Enrico De Nicola, con la sentenza del 16 gennaio 1957, pronunciandosi sulla costituzionalità della Legge Scelba, ha affermato che il reato di ricostituzione del partito fascista non sussiste in presenza di una mera “difesa elogiativa”, ma richiede fatti tesi concretamente e idonei a ricostituire il disciolto partito nazionale fascista; diversamente, si versa in una libera manifestazione di opinione tutelata dall’art. 21 Cost.
Il Senatore Giorgio Pisanò, in modo provocatorio, ha fondato nel 1991 il “Movimento Fascismo e Libertà”, facendosi processare da più Tribunali che lo hanno sempre assolto perché “il fatto non sussiste”, in quanto egli non aveva ricostituito il disciolto partito nazionale fascista per restaurare la dittatura fascista, sanzionata dalla XII disposizione di attuazione della Costituzione, ma un soggetto politico diverso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16153, depositata il 17 aprile 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ‘chiamata del presente’ e nel cosiddetto ‘saluto romano’ integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost.; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)».
Orbene, alla luce delle disposizioni che precedono e della giurisprudenza richiamata, anche costituzionale, i cori fascisti di Parma, nel corso di una cena e alla presenza del ministro per gli Affari Europei, certamente non costituiscono reato.
Chi ritiene il contrario, poiché non si tratta solo di un caso politico, anziché limitarsi ai soliti lamenti, deve avere il coraggio di presentare un’articolata denuncia affinché l’Autorità Giudiziaria, ricorrendone i presupposti di legge, proceda penalmente nei confronti dei responsabili.
Questo, in diritto.
Sul piano politico, invece, devo fare brevi considerazioni.
Da tempo scrivo che l’antifascismo anacronistico, militante e di maniera è improduttivo di consensi elettorali ed è anzi funzionale alla crescita dei consensi di Fratelli d’Italia. Alle ultime elezioni regionali 2024 dell’Emilia-Romagna, la Meloni a Parma –città medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza– ha ottenuto oltre il 20% dei voti. Questo conferma che, dopo ottanta anni, l’antifascismo non paga a livello elettorale. Anche a Matera, quelli che scendono in piazza nelle feste comandate (25 aprile, 21 settembre) con la bandana rossa che inneggiano all’antifascismo, fanno perdere voti alla sinistra.

