Comitato referendum abrogativo legge regionale sui vitalizi: “Diffidati la Consulta regionale per le garanzie statutarie e l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Il Consiglio regionale continua a ignorare l’indignazione dei lucani, fermo nella sua torre d’avorio”
Il Consiglio regionale continua ad ignorare le istanze e l’indignazione di migliaia di lucani sulla reintroduzione dei vitalizi. Nella seduta di ieri nulla, come se vivessero nella loro torre di avorio, ignorando le regole democratiche previste dallo statuto regionale.
Per questo motivo, come Comitato promotore del referendum abrogativo degli articoli 16 e 17 della legge regionale del 30 dicembre 2025, n. 57 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2025), che reintroduce i vitalizi per i consiglieri regionali, abbiamo inviato alla Consulta regionale per le garanzie statutarie e all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Basilicata una nota di diffida a procedere circa l’ammissibilità dei quesiti referendari presentati alle stesse affinché si possa proseguire con l’iter referendario così come regolarmente previsto. A distanza di oltre un mese dall’invio della richiesta, a oggi è pervenuta soltanto la pec di avvenuta protocollazione. Essendo scaduti i termini stabiliti sul responso di ammissibilità e poiché nella seduta di ieri del Consiglio regionale della Basilicata, che avrebbe dovuto discutere ed eventualmente approvare la proposta di legge dell’opposizione sulla disciplina di attuazione degli strumenti di partecipazione popolare quale il referendum abrogativo, c’è stato un nulla di fatto, come comitato referendario diffidiamo la Consulta e l’ufficio di presidenza, intimando la Consulta a rendere ad horas il suo giudizio sull’ammissibilità del quesito referendario presentato il 19 gennaio (a norma degli articoli 18, comma 1, dello Statuto regionale e 6, comma 1, e 16 della L.R. 21 maggio 1980, n. 40) e all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a dare atto dell’avvenuto deposito del quesito e dell’avvio del procedimento referendario con il processo verbale previsto dall’art. 6, comma 1, della L.R. 21 maggio 1980, n. 40, o altra idonea attestazione.
In mancanza di riscontro, il Comitato promotore si riserva di difendere i suoi diritti di partecipazione politica avverso il silenzio dell’amministrazione regionale in ogni sede opportuna, non escluse quelle legali.

