Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, con sentenza pubblicata il 15 aprile 2026 (RG n. 80/2025), ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una fideiussore, dichiarando la nullità di alcune clausole contrattuali e revocando integralmente il decreto ottenuto nei suoi confronti per un importo pari a 222.503,87 euro, oltre interessi.
La vicenda riguarda una donna che aveva sottoscritto nel 2011 una fideiussione bancaria a garanzia delle obbligazioni di una società riconducibile al coniuge.
La garante, assistita dagli Avvocati Antonio De Falco e Savino Genovese, quest’ultimo Presidente nazionale della SOS Utenti APS:
non rivestiva alcun ruolo societario;
non svolgeva attività imprenditoriale;
non aveva tratto benefici diretti dall’operazione finanziaria.
La garanzia era stata prestata su modulo predisposto dalla banca, senza trattativa individuale sulle condizioni contrattuali.
A seguito del fallimento della società garantita, il credito è stato ceduto a una società cessionaria che ha agito nei confronti della garante solo nel 2020, a fronte di un’obbligazione scaduta nel 2016.
Il giudice ha fondato la decisione su tre elementi principali:
1. Qualifica di consumatrice
È stata riconosciuta alla garante la qualifica di consumatrice, in quanto estranea all’attività imprenditoriale della società garantita.
2. Nullità delle clausole vessatorie
Sono state dichiarate nulle:
la clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.;
la clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Entrambe sono state ritenute vessatorie, in assenza di prova di una trattativa individuale.
3. Decadenza del creditore
Ripristinata l’applicazione dell’art. 1957 c.c., il Tribunale ha accertato che il creditore aveva agito oltre i termini previsti dalla legge, risultando quindi decaduto da ogni diritto nei confronti della garante.
Conseguentemente:
il decreto ingiuntivo è stato revocato;
la garante è stata completamente liberata dal debito;
le spese di lite sono state poste a carico della parte opposta.
L’aspetto straordinario riguarda la tempistica: la causa è stata iscritta a ruolo nel gennaio 2025 e definita con sentenza nell’aprile 2026.
Un tempo complessivo di circa 16 mesi, che rappresenta un dato significativo nel contesto della giustizia civile.
«La sentenza conferma l’applicabilità delle norme del Codice del Consumo anche alle fideiussioni specifiche e ribadisce che le clausole non oggetto di trattativa individuale possono essere dichiarate nulle quando determinano uno squilibrio a carico del consumatore».
Lo dichiara il Dott. Gennaro Baccile, portavoce nazionale di SOS Utenti APS.
Secondo SOS Utenti APS, fondata nel 2005 e che conta oltre 50.000 associati, la decisione evidenzia alcuni aspetti rilevanti:
il fideiussore può essere qualificato come consumatore se estraneo all’attività d’impresa;
le clausole standard predisposte dalle banche possono essere oggetto di verifica giudiziale;
il rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c. è essenziale per la validità dell’azione del creditore.
È pertanto consigliabile, in presenza di fideiussioni sottoscritte in ambito familiare o personale, valutare attentamente il contenuto contrattuale con il supporto di professionisti.

