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Ambiente, 3^ Commissione Regione Basilicata approva ddl su emissioni odorigene

 

Tutela e salvaguardia dell’ambiente il tema fondamentale della terza Commissione consiliare (Attività produttive – Territorio – Ambiente) convocata in modalità telematica dal presidente Piergiorgio Quarto (Fdi).
Subito in discussione il disegno di legge concernente le “Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene”.
Il provvedimento è stato licenziato a maggioranza, con il parere favorevole dei consiglieri Quarto (Fdi), Acito e Bellettieri (Fi), Sileo (Lega), Trerotola (Pl). Astenuti i consiglieri Carlucci (M5s), Braia (Iv) e Cifarelli (Pd).
Il presidente Quarto ritiene che “l’aver licenziato il disegno di legge sulle norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene diventa uno strumento oggettivo di comparazione, sia per le attività che si svolgono sui territori interessati che per le comunità che ci vivono. Gli emendamenti messi in campo dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – ha aggiunto Quarto – hanno meglio chiarito gli ambiti di azione della Regione Basilicata dal punto di vista del regolamento attuativo per la verifica effettiva e puntuale delle emissioni. Il tutto – ha concluso Quarto – tenendo ben presente l’obiettivo prioritario che è quello della tutela dell’ambiente in tutte le sue espressioni e la salvaguardia della qualità della vita dei cittadini”.
Non esiste una norma specifica sull’inquinamento da emissioni odorigene ma, è oramai scienza acquisita – si legge nella relazione di accompagnamento al ddl – che le sostanze odorigene possono costituire inquinamento e che l’esposizione prolungata a tali emissioni può causare disturbi e sensibilizzazioni oltre che peggiorare la qualità della vita delle persone esposte. Il Decreto legislativo 183/2017 che attua la direttiva 2015/2193 sulle emissioni da impianti di combustione, introduce l’articolo 272 bis nel Decreto legislativo 152/ 2006, con il quale sono individuate le Regioni quali soggetti che possono stabilire misure di prevenzione e di limitazione delle emissioni odorigene. La normativa si applica ai nuovi impianti e nuove attività così come individuati nell’articolo 272 ed agli impianti ed alle attività esistenti in caso di: modifiche o estensioni dei progetti relativi ad impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening) o la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione significativa del quadro emissivo odorigeno; nel caso di rinnovo, riesame o modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che possano potenzialmente condurre ad un peggioramento significativo del quadro emissivo odorigeno. Articolo 1 – La normativa si applica anche agli impianti esistenti, nell’ipotesi di ripetute segnalazioni di odori, non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di malfunzionamento/anomalie impiantistiche o gestionali, nel corso dell’esercizio pregresso degli impianti e delle attività che trovino riscontro oggettivo nelle attività di vigilanza e controllo di Arpab o di altri enti o organi di controllo. La normativa si applica, altresì, nei casi in cui, a seguito di ripetute segnalazioni, l’Autorità competente ritenga necessario e urgente riesaminare l’autorizzazione. Articolo 2 – Definizioni: l’articolo contiene le definizioni dei termini utilizzati nella legge. Articolo 3 – Ogglighi a carico del proponente, ovvero del gestore. Articolo 4 – Ruolo dell’Autorità competente. Articolo 5 – Attività di valutazione dell’Arpab. Articolo 6 – Gestione delle criticità correlate ad impianti esistenti. Articolo 7 – Disposizioni transitorie. Articolo 8 – Abrogazioni. Articolo 9 – Clausola di invarianza finanziaria. Articolo 10 – Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.
Presentati dal gruppo di Fratelli d’Italia una serie di emendamenti che “mirano a meglio esplicitare la finalità della legge e l’applicazione della stessa precisando che nei provvedimenti che valutano le emissioni in atmosfera devono essere inclusi i valori limite per le emissioni odorigene. Le modifiche – dice Vizziello – armonizzano il disegno di legge agli orientamenti giurisprudenziali in materia di emissioni odorigene, escludendo l’applicazione agli impianti soggetti ad Aia. Le ulteriori modifiche – precisa il consigliere – che no incidono sulla sostanza delle previsioni, tendono a semplificare il testo per una più agevole applicazione”.
Altro provvedimento all’attenzione dei componenti la terza Commissione, la proposta di legge riguardante il “Testo unificato delle proposte di legge nn. 59,60 e 73 ‘Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2020 n. 1 – Norme in materia di energia e Piano di indirizzo energetico ambientale regionale decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 – legge regionale n.9/2007 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale n.8 /2012 – Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
Dopo ampia discussione intercorsa tra il consigliere Sileo proponente di alcuni emendamenti e sub – emendamenti, i consiglieri Acito, Braia e Bellettieri, la Commissione, a maggioranza, ha deciso di rinviare la votazione dell’atto ad una prossima seduta. Favorevoli al rinvio i consiglieri Carlucci (M5s), Acito e Bellettieri (Fi), Braia (Iv), Trerotola (Pl) e Cifarelli (Pd). Contrari i consiglieri Sileo (Lega) e Quarto (Fdi).
Hanno preso parte ai lavori della terza Commissione il presidente Quarto, la vice presidente Carlucci e i consiglieri Acito, Bellettieri, Aliandro, Sileo, Braia, Trerotola, Cifarelli.