Caso Pepe, Ruggi chiede trasferimento a Procura di Potenza

Giudiziaria01 agosto 2012
Caso Pepe, Ruggi chiede trasferimento a Procura di Potenza
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Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dall’avvocato Carmine Ruggi alla Procura generale della Repubblica di Potenza e per conoscenza al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura di Roma e al Ministro della Giustizia in cui viene denunciata l’inerzia della Procura materana nell’indagine a carico del suo assistito Franco Pepe, ex Comandante della Polizia Municipale di Matera arrestato il 17 gennaio scorso nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e attualmente in libertà dopo aver scontato la pena dei domiciliari. La difesa di Ruggi chiede pertanto che il trasferimento dell’inchiesta alla Procura della Repubblica di Potenza. Di seguito la nota integrale

RICHIESTA DI AVOCAZIONE EX ART. 413 CPP
TRIBUNALE DI MATERA – Proc. Penale N. 2103/11 NR

Ill.mo Sig. PROCURATORE GENERALE,

il sottoscritto Avv. Carmine Ruggi del Foro di Matera, nella sua qualità di difensore – come da mandato in atti – del sig. Pepe Dott. Franco, sopra generalizzato – Comandante della Polizia Locale di Matera – attualmente sottoposto ad indagini nel procedimento n. 2103/11 NR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, premette:
1) Nel procedimento in epigrafe il PM procedente presso il Tribunale di Matera non ha esercitato l’azione penale, né ha richiesto l’archiviazione, pur essendo decorsi da tempo i termini per la chiusura delle indagini, ai sensi dell’art. 405 comma 2 cpp.
2) Per vero, il PM, con propria richiesta (tardiva) diretta al GIP in data 24/04/12, proponeva istanza di proroga ex art 406 cpp. Tale richiesta veniva immediatamente impugnata dalla difesa del Pepe, con la motivazione di cui all’atto di opposizione del 25/05/12, chiedendo il rigetto della istanza di proroga.
3) Il GIP non provvedeva in ordine alla richiesta del PM, ai sensi dell’art. 406 comma 4 cpp, né fissava l’udienza in C.C. ai sensi dell’art. 406 comma 5 cpp.
In sostanza, l’indagine de qua – a tutt’oggi – è in stato di “inerzia”, in violazione delle citate norme.
- Ciò costituisce gravissimo pregiudizio dei diritti dell’istante Pepe Dott. Franco, il quale, a seguito del provvedimento cautelare è stato sospeso dal servizio di Comandante della Polizia Locale e di Dirigente del Comune di Matera, ovviamente, con perdita della relativa retribuzione di lavoro.
- Ha già subito, tuttavia, in forza dell’accusa provvisoria, ad ora non ancora determinata, anche la restrizione in via cautelare della libertà dal 17/01/2012 al 18/05/2012, per ben 4 mesi.
- Veniva rimesso in libertà, – pendendo le indagini, – con provvedimento 18/05/2012 del GIP, con parere favorevole del P.M. procedente. -
* * * * * * *
Per una migliore cognizione dei fatti per cui si chiede l’avocazione, si evidenzia quanto segue:
- Il 17/01/12, il Pepe veniva attinto da provvedimento di restrizione della libertà, – emesso dal GIP di Matera il 12/01/2012,- sull’assunta imputazione di “concussione ed abuso in atti di ufficio”, con riferimento a fatti autonomi tra loro, temporalmente lontani, comunque specificamente indicati nel provvedimento cautelare.
- La richiesta cautelare del PM fu operata sulla base delle sole acquisizioni investigative del Nucleo della GdF, delegato alle indagini, che aveva proposto formalmente, altresì, l’arresto cautelare del Pepe ai sensi dell’art. 273 cpp.
- Ai fini di tale richiesta di restrizione della libertà, i fatti oggetto di accusa, imputati al Pepe, venivano “contestualizzati” al fine di legittimare la “tempestività ed urgenza” della richiesta di arresto, esplicitamente formulata dal predetto Nucleo Investigativo al P.M.-
All’uopo si evidenzia che i fatti di accusa denunciati dalla ditta Marcosano risalgono al 2007; quelli del Casiello al 27/05/11 e quelli dell’Agostiano al 23/06/2010.
- Contestualmente alla esecuzione del provvedimento restrittivo, nella stessa data del 17/01/12, veniva eseguita la perquisizione domiciliare e personale del Pepe, nonché la perquisizione dell’Ufficio personale e di tutti gli uffici della Polizia Locale di Matera, con palese intento esplorativo.
- Il provvedimento cautelare di restrizione della libertà interveniva ad nutum, senza la garanzia della preventiva comunicazione all’indagato ex art. 335 n. 3 cpp, né, ovviamente, quella di cui all’art. 415 bis cpp.
- La misura cautelare restrittiva della libertà, veniva richiesta dal PM, riportando pedissequamente sia le indagini “offerte” dal Nucleo di Investigazione, sia la relativa sollecitazione all’arresto immediato del Pepe, prospettando gravi ragioni di urgenza e persino di pericolosità sociale (!) dell’indagato.
- Benché trattavasi di accuse formulate da persone interessate a paralizzare l’azione privata del Pepe nei confronti dell’impresa Marcosano srl (causa civile dinanzi al Tribunale di Matera n. 82/10 RG), le indagini non si spingevano oltre le mere dichiarazioni dei denuncianti. Inoltre, le succedanee denunce risultavano coerenti al disegno di paralizzare l’attività del Pepe, anche quale Dirigente del Comune di Matera. (V. Denunce di Agostiano Donato e di Casiello Giorgio, chiaramente di contorno alla assurda denuncia della Impresa Marcosano).
- Per contro, le intercettazioni telefoniche realizzate dal Nucleo di investigazione e trasferite negli atti di contestazione dell’addebito penale, risultavano chiaramente piegate all’affermazione dell’accusa nei confronti del Pepe, nella sua qualità di Comandante della Polizia Locale e Dirigente apicale del Comune di Matera.
**************
- Allo stato delle indagini, non ancora dichiarate concluse, al Pepe è ancora IMPEDITO il concreto diritto di difendersi dalle imputazioni a lui così ascritte, dinanzi al Giudice.
- Per le ragioni sopra dette, lo stato di indagato del Pepe e l’attuale condizione di sospeso da ogni attività di lavoro, – oltre ad aver subito la restrizione della libertà per oltre 4 mesi, – non legittimano la mancata chiusura delle indagini e la mancata formulazione definitiva dell’accusa, essendo il termine per le indagini già spirato sotto la data del 20/02/12.
- Pertanto, si formula vivo assegnamento nell’ avocazione da parte di codesta Procura Generale, per i gravi motivi sopra esposti.

 

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